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Bonus 80 euro: colf e badanti lo recuperano presentando il 730.

Scritto da Operatori colf e badanti. Postato in Servizi Acli

colf

Anche coloro i quali sono provvisti di un datore di lavoro che non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta, cioè che non effettua le trattenute Irpef in busta paga (vedi ad esempio colf e badanti) possono comunque godere del bonus Irpef da 80 euro (cosiddetto “bonus Renzi”) presentando il 730/2015. Come si ricorderà il beneficio è stato introdotto col Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (articolo 1), in materia di “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità – spiega l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E 2014 –, “di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro”, riconoscendo “un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti”.

Nella sostanza il bonus (da cui sono esclusi pensionati e lavoratori autonomi) corrisponde a un innalzamento della detrazione sul lavoro dipendente, e nel concreto si traduce in un credito da 80 euro al mese corrisposto per il periodo da maggio a dicembre 2014, per un totale quindi di 640 euro, visto che il decreto è entrato in vigore a maggio 2014. Questi 80 euro, però, sono destinati ai soli lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono annualmente un reddito complessivo (ad esclusione dell’abitazione principale) tra gli 8.001 e i 24.000 euro (fino 8.000 si è fiscalmente esenti), mentre dai 24.001 ai 26.000 euro gli 80 euro vanno a progressivamente scendere fino all’azzeramento. Di conseguenza chi percepisce redditi a partire dai 26.001 euro non può godere del bonus. Fra l’altro il meccanismo prevede che l’erogazione sia parametrata al periodo di lavoro nell’anno, vale a dire che per godere degli 80 euro pieni, non basta che la propria soglia di reddito rispetti i requisiti summenzionati, ma che il rapporto di lavoro perduri per tutti e 12 i mesi. In pratica, portando a casa un reddito pari a 20.000 euro, quindi perfettamente compreso nel range tra gli 8.001 e i 24.000, ma avendo lavorato soltanto per sei mesi, il bonus verrà comunque ricalcolato essendo più basso degli 80 euro canonici.

Vengono esclusi dal bonus solo quei contribuenti la cui imposta lorda risulti inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente; viceversa qualora l’imposta lorda fosse azzerata da altre detrazioni - vedi ad esempio quelle per i familiari a carico - il bonus verrebbe comunque applicato.

Veniamo allora a tutti quei contribuenti il cui datore di lavoro, non essendo sostituto d’imposta, non ha potuto erogare il credito direttamente nelle buste paga del 2014. Queste persone avranno appunto l’opportunità di recuperarlo presentando un 730/2015 senza sostituto. Andando al CAF o da un intermediario dovranno munirsi della Certificazione Unica 2015 rilasciata dal proprio datore di lavoro, sulla quale dev’essere stato riportato il reddito effettivamente percepito nel 2014, al netto cioè dei contributi previdenziali già versati dallo stesso datore. Ora, in base a questo reddito verrà calcolata l’imposta, ma sarà anche calcolato il bonus, quindi l’imposta risentirà inevitabilmente del bonus (se ad esempio risultasse un bonus inferiore all’imposta, il primo sarebbe comunque “detratto” dalla seconda; viceversa con un bonus superiore all’imposta, il lavoratore andrebbe a credito e avrebbe quindi diritto a un rimborso; tale rimborso non proverrebbe però dal datore di lavoro, bensì dallo Stato). 

Nel modello 730/2015 l’Agenzia delle Entrate ha ritagliato uno spazio specifico denominato “Bonus Irpef”. Potete recarvi nei nostri sportelli per presentare la dichiarazione dei redditi e riceverete maggiori informazioni e chiarimenti a riguardo.

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Sergio Delpiano

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