NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Servizi Acli

Print

Detrazioni per canoni di locazione

Written by Sergio Delpiano. Posted in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

02/12/2013 L'articolo 16 del TUIR prevede, in caso di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, alcune detrazioni a favore del conduttore che, come previsto dalla stessa norma, non si cumulano. Il contribuente può scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla legge. A seconda delle specifiche condizioni richieste dalla norma, spettano le seguenti detrazioni:

1) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 (contratti liberi): - 300 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro; - 150 euro con un reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

2) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge 431/1998 (contratti convenzionali), ad eccezione di quelli stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica: - 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

3) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, di età compresa tra i 20 e 30 anni, per i primi tre anni, purché l'immobile sia diverso da quello in cui risiedono i genitori: - 991,60 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro;

4) ai titolari di contratti di locazione, soltanto se lavoratori dipendenti, che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione), per i primi tre anni: - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Print

Il regime fiscale del procacciatore di affari

Written by Sergio Delpiano. Posted in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

Il procacciatore d'affari è una figura commerciale abbastanza diffusa. Si tratta di una attività caratterizzata dallassenza di subordinazione dal soggetto interessato alle vendite ed è volta a promuovere la conclusione di contratti. Il procacciatore d'affari è colui che si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente (vedi l'articolo 2222 "Contratto d'opera" del codice civile). In pratica, il compito del procacciatore è mettere in contatto due parti affinché queste concludano un affare.A fronte di tale prestazione la parte che vende il bene o il servizio gli liquida una provvigione, in base ad accordi presi in precedenza. Il procacciatore d'affari può svolgere l'attività in modo occasionale o in modo continuativo. Il procacciatore d'affari occasionale svolge esattamente gli stessi compiti di quello continuativo, ma la caratteristica fondamentale è quella di svolgere l'attività in via del tutto sporadica, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Print

Reddito di cittadinanza: una firma contro la povertà

Written by Acli Provinciali Biella. Posted in Sportello Famiglia

Un memorandum per sancire un patto. È quello stretto tra il governo italiano e l’Alleanza contro la povertà in Italia. È stato siglato venerdì 14 aprile 2017, infatti, un memorandum tra il Governo e l’Alleanza contro la povertà in Italia. Il documento nasce dalla volontà reciproca di condividere il percorso di attuazione della legge delega di contrasto alla povertà.

Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli e portavoce dell’Alleanza composta da 37 organizzazioni, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti.

«Un percorso lungo, quello dell’Alleanza, che in questi mesi ha coinvolto tutti noi con ruoli e responsabilità diverse – ha dichiarato Rossini durante la cerimonia della firma – oggi iniziamo una fase che inaugura un nuovo modo di pensare l’intervento pubblico in tema di povertà»

I punti d’intesa raggiunti (leggi la sintesi del memorandum) riguardano i criteri per determinare l’accesso dei beneficiari della misura, i meccanismi per evitare che si crei un disincentivo economico alla ricerca di occupazione, i criteri per stabilire l’importo del beneficio, l’attivazione di una linea di finanziamento strutturale per i servizi alla persona, il finanziamento dei servizi, l’individuazione di una struttura nazionale permanente che affianchi le amministrazioni territoriali competenti, la definizione di un piano operativo per la realizzazione delle attività di monitoraggio continuo della misura e la definizione di forme di gestione associata della stessa.

A tal proposito, Rossini ha ribadito che l’Alleanza lavorerà affinché siano rese disponibili ulteriori risorse per ampliare la platea dei destinatari del Rei e perché i percorsi di inclusione sociale siano adeguatamente strutturati. «In particolare – ha aggiunto il portavoce – abbiamo condiviso la necessità di definire un Piano pluriennale contro la povertà e di articolare il Fondo povertà in due componenti, una destinata all’erogazione di un contributo economico e l’altra destinata al finanziamento dei servizi alla persona da garantire attraverso il welfare locale».

Nel suo discorso, Rossini ha ringraziato il Parlamento, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Premier per il lavoro svolto che ha fatto registrare un passo in avanti notevole rispetto al passato.

A nome dell’Alleanza, però, non considera esaurito questo percorso e ritiene fondamentale che l’incremento delle risorse, il carattere universalistico dell’intervento e lo sviluppo dei servizi alla persona sul territorio procedano di pari passo. «Solo così il Rei potrà diventare realmente uno strumento valido per la loro inclusione sociale. In caso contrario, si ridurrà a un mero trasferimento monetario assistenzialistico che non riuscirà a intervenire e a correggere le cause della povertà».

«La capacità di porre al centro dell’agenda politica e della riflessione culturale il tema della povertà è merito dell’Alleanza – ha dichiarato il Ministro Poletti – Anche sul piano del metodo è stato fatto qualcosa di assolutamente innovativo. Costruire una cultura, una infrastruttura, un coinvolgimento delle comunità attorno al tema è un processo complesso. Adesso è compito del Governo approvare rapidamente il decreto di attuazione.»

A conclusione della cerimonia, il premier Paolo Gentiloni ha sottolineato l’importanza dello strumento del Rei, dati i numeri rilevanti sulla povertà, in particolare gli 800mila minori in condizione di indigenza.

«Agire sul disagio, sulle privazioni è importante e riguarda tutti – ha dichiarato il presidente del Consiglio - non c’è dubbio, però, che intervenire sui minori ha un significato sociale straordinario, perché significa attaccare alla radice il problema della disuguaglianza. Stiamo cercando di rendere alcune centinaia di migliaia di persone, protagonisti di un percorso di inclusione, lavorando quindi, sul tema della dignità.»

Print

Interventi di ristrutturazione e detrazione per l’acquisto dei mobili.

Written by Super User. Posted in Dichiarazioni dei redditi - IMU, ISEE

I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro. La misura è contenuta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Print

Voucher abrogati, ma quelli per il baby-sitting restano approvati

Written by Acli Provinciali Biella. Posted in Sportello Famiglia

Non ci sarà nessuna “mano sulla culla” per i voucher baby-sitting, che continueranno a essere erogati nonostante il Dl 25/2017, recentemente approvato, ne abbia abrogato l’utilizzo. Bisogna dunque separare il grano dal loglio, nel senso che il decreto cancella l’impiego dei voucher in senso ampio, ma l’Inps, dopo aver chiesto numi al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia, ha reso noto col suo comunicato del 31 marzo di aver avuto il nulla osta a procedere per l’erogazione specifica dei cosiddetti voucher sui servizi di baby-sitting. I quali fanno il paio con quelli per l’acquisto dei servizi del nido. Entrambi, quindi, non risentiranno della cancellazione disposta dal decreto 25/2017 e oltretutto godranno della proroga per il biennio 2017-2018 arrivata con l’ultima Legge di Bilancio.

La scelta di mantenere in vita queste tipologie di voucher va chiaramente intesa come un supporto all’indirizzo di quelle famiglie che avendone usufruito sinora si sarebbero potute trovare in una situazione di disagio non potendone più fare uso. C’è poi da considerare l’ampliamento (già valido dal 2016) della platea delle mamme beneficiarie, visto che oltre alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate), l’anno scorso sono state ammesse all’utilizzo dei voucher anche le lavoratrici autonome o imprenditrici (ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne). Restano invece fuori dal beneficio sia le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, sia le lavoratrici che usufruiscono dei benefici istituiti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Aspetto fondamentale dei voucher è il loro essere fruiti come alternativa all'intero congedo parentale o a una parte di esso. In altri termini il beneficio può essere chiesto o alla fine del congedo di maternità o comunque entro gli undici mesi successivi, sia dalle lavoratrici che non abbiano ancora iniziato a godere del congedo parentale oppure da quelle che ne abbiano goduto solo in parte. Come accennato, bisogna distinguere il “contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati” dai veri e propri “voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting”. In ogni caso si tratta di un importo di 600 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (che invece scendono a tre se a fare la richiesta è una lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione Separata).

Di norma la domanda può essere presentata tramite il canale telematico del sito Inps, accedendo con il PIN dispositivo, o altrimenti, anche in mancanza delle credenziali Inps, vi è sempre la possibilità di rivolgersi a un CAF/Patronato. È molto probabile, però, che un passaggio al CAF/Patronato vada comunque fatto perché al momento della richiesta la mamma lavoratrice, fra le altre cose, dovrà dichiarare di aver già presentato un Isee in corso di validità. Ciò vuol dire che prima ancora di inoltrare la richiesta ai fini del bonus-voucher, la neo-mamma dovrà dotarsi di un Isee valido. Inoltre al momento dell’istanza la mamma richiedente dovrà:

  • indicare a quale dei due benefici intende accedere (voucher baby-sitting o servizi pubblici/privati per l’infanzia), ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, dovrà indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  • indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  • dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale.


Ma come avviene l’erogazione? Dipende ovviamente dal beneficio che si è scelto. Il contributo, ad esempio, per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto, alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale non fruito. Lo stesso contributo, avvisa l’Inps, sarà dunque erogato "esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it)".

Viceversa il contributo per il pagamento dei servizi di baby-sitting (cd “voucher”) viene erogato “attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003”. L’Inps pertanto erogherà 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. I voucher saranno quindi corrisposti “in modalità telematica e dovranno essere presi in carico entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda”.